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24/06/2006
 

La legge illeggibile
di Michele Ainis (La Stampa)

Confesso: ho letto la riforma costituzionale parola per parola. Confesso di nuovo: ne sono uscito un po' bagnato. Per forza: mi è caduta addosso una pioggia di 8.533 parole, una grandinata di rinvii dall'uno all'altro articolo, un diluvio di combinati disposti che rimbalzano di comma in comma (e infatti il termine «comma» si ripete per 111 volte). Tanto per dire, il vecchio articolo 70 se la cavava con 9 smilze parolette: «la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere». E in questi sessant'anni non ha affatto impedito al Parlamento d'approvare molte leggi (in media una ogni 2 giorni), talvolta buone, talvolta censurabili. Viceversa il nuovo le rimpiazza con un torrente di 585 parole, sicché da solo è ben più esteso dell'intera parte introduttiva della Costituzione, quella dove trovano spazio i principi di libertà, d'eguaglianza, di solidarietà, che fin qui hanno retto il nostro vivere comune.

Ma a che serve infarcire un testo costituzionale di regole pedanti e cavillose? E quali effetti ne derivano? Semplice: serve a rassicurare i contendenti quando la competizione politica trasuda diffidenza, disistima, disprezzo fra le parti. Ma gli effetti sono per lo più l'opposto di quelli perseguiti. Un po' perché il diavolo, come suol dirsi, s'annida nei dettagli. Un po' perché i principi uniscono, le regole dividono. I primi s'adattano alle diverse stagioni della storia, formando un collante fra le generazioni; le seconde durano il tempo d'un fiammifero. D'altronde è proprio questa la lezione che ci impartisce l'esperienza, dato che le costituzioni lunghe non hanno avuto mai troppa fortuna. Basta por mente a quella staliniana, o ai 406 articoli della vecchia Carta jugoslava; e raffrontarle ai 7 articoli (e 27 emendamenti) della Costituzione americana, che è viva da due secoli, e gode d'ottima salute.

Eccola infatti la cifra unificante di quest'improvvida riforma: l'istituzionalizzazione della rissa, del calcio sugli stinchi. Rissa fra Camera e Senato, dato che per esempio l'una è competente sul risparmio, l'altro sulle casse di risparmio. Rissa fra lo Stato e le regioni, giacché devolution significa disgregazione. Rissa dinanzi alla Consulta, con 8 mila e più comuni pronti a scoccare le frecce che la riforma consegna loro in dote. E infine, ahimè, rissa linguistica. Nel dicembre 1947 Terracini, presidente della Costituente, incaricò Concetto Marchesi di rileggere il testo prima di porlo in votazione, per migliorarne l'eleganza, per curarne la sobrietà. A ripetere l'operazione questa volta, non si saprebbe da dove cominciare.

E infatti. Fra i termini più cari ai ri-costituenti c'è la parola «sensi» (usata in 25 casi). Una rivincita del pensiero laico liberale libertario libertino? Macché, il trionfo del burocratese: «ai sensi» di questo o di quell'altro comma. Saltabeccando fra gli articoli, incontri il fantasma di monsieur de La Palice (118: «gli enti autonomi hanno iniziativa autonoma»; 123: «lo statuto è approvato con legge approvata»). Inciampi in brani da settimana enigmistica (117: «la regione interessata ratifica le intese della regione medesima». Ma la regione interessata è la medesima della regione medesima?). T'imbatti in formule mistiche (127-ter: «le competenze delle conferenze»). Infili filastrocche (69: «non cumulabilità delle indennità derivanti dalla titolarità»). Da ultimo barcolli durante lo slalom linguistico cui ti costringe l'articolo 64: «l'espressione del parere che ogni Consiglio può esprimere».

Domanda: ma la legge più alta può infrangere le leggi della lingua? Ed è ancora una legge, quella che nessuno riesce a leggere? In attesa che il referendum detti il suo responso, non mi resta che concludere così: «Io vorrebbe esprimere l'espressione del mio più negativo diniego».





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